Domande frequenti sul riconoscimento dei diplomi esteri
Informazioni generali
Chi è competente in Svizzera per le assunzioni? Come trovare un impiego?
In Svizzera la competenza per le assunzioni spetta ai Cantoni, di regola all'autorità scolastica locale. Informazioni in merito ai posti di lavoro vacanti si trovano sui diversi portali d'impiego, nei giornali locali/regionali o sui siti dei direttori cantonali dell’educazione pubblica. Informazioni sui concorsi scolastici nel Cantone Ticino si trovano sul sito del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.
Può già candidarsi per posti vacanti anche se il Segretariato generale della CDPE non ha ancora deciso in merito alla sua domanda. L’istituto che offre l’impiego decide se il riconoscimento è una condizione necessaria per la candidatura o se può essere presentato successivamente.
Necessito di un riconoscimento della CDPE per poter lavorare?
La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è competente per la valutazione e il riconoscimento dei diplomi esteri nel campo dell’insegnamento e dei diplomi rilasciati in ambito pedagogico-terapeutico (pedagogia specializzata, logopedia, terapia psicomo-toria). A tale proposito è necessario presentare una domanda.
In Svizzera la competenza per le assunzioni spetta ai Cantoni, di regola all'autorità scolastica locale. Informazioni in merito ai posti di lavoro vacanti si trovano sui diversi portali d'impiego, nei giornali locali/regionali o sui siti dei direttori cantonali dell’educazione pubblica. Informazioni sui concorsi scolastici nel Cantone Ticino si trovano sul sito del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.
Può già candidarsi per posti vacanti anche se il Segretariato generale della CDPE non ha ancora deciso in merito alla sua domanda. L’istituto che offre l’impiego decide se il riconoscimento è una condizione necessaria per la candidatura o se può essere presentato successivamente.
Il destinatario competente per la verifica della richiesta è la CDPE?
Il Segretariato generale della CDPE verifica certificati professionali esteri (diplomi) concernenti i seguenti settori:
- Insegnamento (scuola dell'infanzia, scuola primaria, livello secondario I, scuole di maturità)
- Pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale)
- Logopedia e terapia psicomotoria
Qualora il suo campo professionale non fosse indicato nella lista sopraccitata, il Segretariato generale della CDPE non è competente. Per sapere qual è l'autorità responsabile, eseguite l'autoverifica.
Nota: Gli insegnanti di scuole professionali sono pregati di rivolgersi alla SEFRI.
Quali istituzioni sono competenti per il riconoscimento di diplomi esteri in altri settori?
Sul sito della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI è pubblicata una panoramica delle autorità svizzere di competenza per il riconoscimento dei principali gruppi di professioni.
Anche gli insegnanti di scuole professionali sono pregati di rivolgersi alla SEFRI.
Sono esaminati anche diplomi esteri provenienti da Stati non appartenenti all'UE?
Sì. Anche i titolari di un certificato di fine studio ottenuto in Paesi non appartenenti all'UE possono inoltrare una richiesta di verifica del loro diploma, al fine di ottenere un riconoscimento a livello svizzero.
Dove trovare informazioni sullo studio, la prosecuzione dello studio o la formazione continua in Svizzera?
Se non le interessa il riconoscimento del suo diploma estero, bensì lo studio, la prosecuzione dello studio o la formazione continua in Svizzera, può mettersi direttamente in contatto con l’istituto che offre la formazione che le interessa. L’elenco delle scuole universitarie svizzere riconosciute è pubblicato sul sito www.swissuniversities.ch.
Se le interessa la riconversione all’insegnamento per accedere alla formazione di insegnante può rivolgersi direttamente ad un’alta scuola pedagogica.
Posso terminare in Svizzera la formazione d'insegnante?
Se desidera portare a termine in Svizzera la sua formazione d'insegnante, si rivolga direttamente a un istituto di formazione in Svizzera. Sulla questione, in che misura possa essere tenuta in considerazione la formazione da Lei finora svolta, decide l'istituto di formazione.
Posso terminare in Svizzera la formazione nel campo pedagogico-terapeutico?
Se desidera portare a termine in Svizzera la sua formazione nel campo pedagogico-terapeutico, si rivolga direttamente a un istituto di formazione in Svizzera. Sulla questione, in che misura possa essere tenuta in considerazione la formazione da Lei finora svolta, decide l'istituto di formazione.
Procedura di riconoscimento presso la CDIP - Requisiti, svolgimento, costi, durata, possibili decisioni e regolamenti determinanti
Per quali settori si può inoltrare una richiesta?
Diplomi d'insegnamento: si può chiedere un riconoscimento per il/i livello/i e le materie, per le quali nel Paese d'origine si è ottenuta un'abilitazione professionale completa e illimitata all'insegnamento, valida per le scuole statali/pubbliche. Nel formulario di richiesta si possono scegliere esclusivamente le materie che in Svizzera s'insegnano nell'ambito dell'insegnamento regolare. La verifica di altre materie è esclusa.
Diplomi nel campo pedagogico-terapeutico (orientamento educazione precoce speciale, orientamento insegnamento speciale, logopedia e terapia psicomotoria): si può chiedere un riconoscimento per i certificati professionali che nei Paesi d'origine abilitano in modo illimitato all'esercizio della professione.
Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché la CDPE possa esaminare la mia richiesta?
Si può procedere alla verifica soltanto quando viene presentato un certificato di fine studio (diploma) che nel Paese d'origine è stato rilasciato dallo Stato o da un’autorità riconosciuta dallo Stato e che abilita all'esercizio illimitato della professione.
Esempi nel settore dei diplomi da insegnante:
- Germania – (Zweite) Staatsprüfung für ein Lehramt
- Francia – «Titularisation» come «professeur des écoles», «professeur certifié» oppure «professeur agrégé»
- Regno Unito – «Qualified Teacher Status QTS» e «Induction Period»
- Romania – «Definitivat»
- USA/Australia/Canada – «Teaching Licence», «Teachers Certificate» oppure «Brevet d'enseignement»
La «validation des acquis» (validazione degli apprendimenti acquisiti) non fa parte dei compiti del Segretariato generale della CDPE.
Quando non si esibisce un certificato di fine studio che nel Paese d'origine abilita all'esercizio illimitato della professione d'insegnante, la richiesta viene respinta.
La sua domanda viene verificata sulla base dei documenti presentati. Se mancano documenti o informazioni, l’elaborazione della sua domanda può subire ritardi. Nella check list può leggere quali informazioni devono risultare nei documenti.
Quali competenze linguistiche sono richieste?
Se la persona richiedente non è di madrelingua tedesca, francese o italiana, di regola, deve inoltrare un diploma di lingua riconosciuto secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Per ulteriori informazioni riguardo alla prova di conoscenze linguistiche, la preghiamo di consultare il Promemoria Esigenze riguardo alle competenze linguistiche.
Come si svolge la procedura di riconoscimento e cosa devo fare?
- Lei deve informarsi sul sistema educativo svizzero e sulla formazione per insegnanti a seconda del livello scolastico.
- Deve procurarsi tutti i documenti e le informazioni di cui alla «Lista di controllo dei documenti e delle informazioni da presentare».
- Deve inoltrare la domanda completa di tutte le informazioni in forma elettronica tramite il portale online.
- Una volta inoltrata la domanda per via elettronica, verrà verificata l’ammissibilità generale della Sua domanda.
- Riceverà una richiesta di pagamento della tassa; versi l’importo e carichi sul portale online la conferma di versamento.
- Una volta ricevuto il pagamento, verrà verificata la completezza dei documenti inviati online.
- Se i documenti caricati online sono completi, le verrà richiesto di inviare le copie autenticate dei diplomi e dei certificati di studio per posta alla CDPE.
- Dopo aver ricevuto le copie autenticate, i Suoi diplomi e la Sua formazione saranno esaminati dalla commissione di esperti per verificarne l’equipollenza con la corrispondente formazione svizzera. In caso di domande di chiarimento, riceverete un’e-mail.
- La decisione verrà inviata per posta una volta terminata la verifica.
Quanto dura una procedura di verifica?
La procedura richiede determinati tempi di elaborazione, sono escluse procedure accelerate. Per le procedure riguardanti i diplomi provenienti da Stati dell'UE o del Regno Unito, di regola, per arrivare al risultato si calcolano quattro mesi a partire dal ricevimento del dossier completo. Il disbrigo dei diplomi rilasciati da Stati terzi può richiedere molto più tempo.
Quanto costa l’esame della mia domanda?
Esame dell’equivalenza di un diploma di formazione di uno Stato UE/AELS o del Regno Unito: CHF 800.00.
Esame dell’equivalenza di un diploma di formazione di uno Stato terzo: CHF 1000.00
La richiesta va presentata entro un determinato termine?
No. La CDPE verifica continuamente le richieste. Lei può presentare la sua richiesta in qualsiasi momento.
Sarà riconosciuto il mio certificato di fine studio?
Non è possibile fornire informazioni sulla possibilità di un riconoscimento. Si tratta di un esame dell’equivalenza individuale, basato sulle prestazioni di studio personali.
I possibili risultati sono:
- Il diploma viene riconosciuto, direttamente oppure tenendo conto di adeguata esperienza professionale, preparazione o formazione continua.
- Il diploma può essere riconosciuto, ma solo a condizione di assolvere delle misure di compensazione.
- La richiesta di riconoscimento viene respinta.
Devo assolvere delle misure di compensazione affinché sia possibile il riconoscimento?
A questa domanda si può rispondere solo al termine dell’esame dell’equivalenza.
È prevista una procedura speciale con lo statuto di protezione «S»?
Requisiti prescritti dal regolamento di riconoscimento dei diplomi
La procedura di riconoscimento dei diplomi e i requisiti necessari sono regolati nel regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri del 27 ottobre 2006. Il principio dell’uguaglianza giuridica è di centrale importanza. Anche in casi particolari (come ad esempio un’acuta carenza d’insegnanti o insegnanti riconosciuti come rifugiati oppure in possesso dello statuto di protezione «S») non è possibile derogare dai requisiti prescritti dal regolamento di riconoscimento dei diplomi.
Quali competenze linguistiche vengono richieste?
Per un riconoscimento si esige un diploma riconosciuto a livello internazionale del livello C2, in una delle lingue nazionali svizzere (v. promemoria Esigenze riguardo alle competenze linguistiche). Con l’esibizione dello statuto di protezione «S» il diploma di lingua può essere presentato entro 2 anni a partire dall’inoltro della domanda di riconoscimento.
Quali sono i documenti ed i regolamenti determinanti per la verifica?
- Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri del 27 ottobre 2006
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità del 28 marzo 2019
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale) del 22 giugno 2023
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi universitari in logopedia del 22 giugno 2023
Qual è l'autorità competente che si occupa dei ricorsi contro una decisione della CDPE concernente il riconoscimento di un diploma?
Un privato (persona fisica) può inoltrare ricorso contro una decisione di riconoscimento della CDPE presso una Commissione di ricorso indipendente.
Presentare la domanda sul portale online - Documenti e indicazioni
Quali documenti devo presentare?
Si prega di consultare le nostre liste di controllo sul sito web per:
Che cosa è un’ indirizzo in Svizzera e come posso ottenerlo?
La decisione in merito alla Sua richiesta verrà inviata al Suo indirizzo postale in Svizzera (se il caso, tramite raccomandata).
Se non risiede ancora in Svizzera, può inserire l'indirizzo di un/a conoscente residente in Svizzera o del Suo futuro datore di lavoro. È anche possibile aprire una casella postale presso la Posta Svizzera o un altro fornitore di servizi. Si prega di assicurarsi di poter ricevere la corrispondenza raccomandata all'indirizzo postale indicato.
Che cosa è una copia autenticata e dove posso ottenerla?
Una copia autenticata è una fotocopia del documento originale. Una copia autenticata può essere rilasciata da un centro di certificazione ufficiale in Svizzera o all'estero. In Svizzera, si tratta del comune di residenza o di un notaio.
Il timbro e la firma del pubblico ufficiale certificano che il contenuto della copia autenticata corrisponde a quello dell’originale e che nulla è stato modificato. L’autenticazione mediante apostille non è sufficiente, in quanto si limita a confermare l’autenticità della firma.
Invii per posta la copia autenticata con timbro e firma originale non appena viene richiesto. Verrà sollecitato per iscritto dopo che avrà pagato la tassa di cancelleria. Non ci invii documenti originali. In questo modo possiamo assicurare che i Suoi documenti non vadano persi.
Che cosa è una traduzione ufficiale?
Se la lingua originale dei diplomi non è l’italiano, il francese, il tedesco o l’inglese ci vuole in più una traduzione in una di queste lingue (traduzione certificata).
Una traduzione ufficiale deve essere fatta da un ufficio di traduzioni ufficiale. Di questa traduzione ufficiale deve essere inviato o l'originale oppure una copia autenticata.
Cosa sono i crediti ECTS, le ore settimanali e i certificati di equivalenza?
Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) è uno strumento dello spazio europeo dell’istruzione superiore concepito per rendere comparabili i programmi di studio. Rendendo trasparenti il volume e il contenuto di ogni disciplina. 60 crediti ECTS equivalgono a un anno accademico a tempo pieno. Ciò corrisponde a un carico di lavoro di circa 1800 ore.
Informazioni concernenti il volume e il contenuto della formazione sono un prerequisito indispensabile per l’esame della Sua domanda.
I crediti ECTS sono uno strumento fondamentale del processo di Bologna. Il processo di Bologna ha introdotto i diplomi di bachelor e di master (laurea triennale e magistrale). Prima dell’istituzione del processo di Bologna, il volume dello studio per ogni disciplina era solitamente espresso in ore rispettivamente in ore settimanali per semestre.
I certificati di equivalenza costituiscono la conversione ufficiale delle prestazioni di studio (ore) in crediti ECTS da parte dell’università. La conversione avviene per ogni singola materia. Se l’università non rilascia un tale certificato d’equivalenza, la CDPE convertirà il numero di ore di formazione in crediti ECTS secondo la propria prassi.
