I sussidi all'istruzione possono essere richiesti da cittadini svizzeri e da stranieri che abitano in Svizzera da almeno cinque anni. Possono avanzare richieste anche i cittadini dei Paesi UE/EFTA così come i rifugiati e gli apolidi. Non possono avanzare una richiesta le persone che dimorano in Svizzera esclusivamente a scopo di formazione.
I sussidi all'istruzione sono concessi almeno per la formazione iniziale: essa comprende l'istruzione al livello secondario II e la successiva istruzione terziaria, così come i corsi passerella e le soluzioni transitorie. La formazione deve condurre ad un diploma riconosciuto in Svizzera.
Affinché possa essere esaminato il diritto ai sussidi all'istruzione, il richiedente deve presentare una domanda formale al Cantone competente.
- Di regola è competente il Cantone di domicilio dei genitori o dell'ultimo/a titolare dell’autorità parentale.
- Se i genitori della persona in formazione non vivono in Svizzera, i cittadini svizzeri presentano una domanda al loro Cantone d'origine (a condizione che lo Stato in cui i genitori vivono non sia responsabile per loro).
- Per gli adulti che hanno risieduto in un determinato Cantone per due anni dopo aver terminato la loro formazione iniziale e che hanno esercitato un'attività lucrativa tale da garantirsi l’indipendenza finanziaria dai genitori, è competente il Cantone di domicilio.