Anche i diplomi d'insegnamento e i diplomi nel settore della pedagogia speciale ottenuti prima che tali formazioni fossero riconosciute dalla CDPE, sono validi in tutta la Svizzera. Per i titolari di diplomi cantonali rilasciati fino ad oggi ciò significa: i «vecchi» diplomi cantonali sono automaticamente riconosciuti in tutta la Svizzera, non appena i diplomi di scuole universitarie del «vostro» Cantone siano stati riconosciuti dal Comitato della CDPE. In tal modo la libera circolazione – vale a dire la possibilità di esercitare la professione in tutti i Cantoni – è garantita anche per i titolari di «vecchi» diplomi.
I titolari di vecchi diplomi d'insegnamento o del settore della pedagogia speciale che desiderano far confermare dalla CDPE il riconoscimento a livello nazionale, possono richiederlo al Segretariato generale. Tuttavia una conferma di questo tipo non è necessaria per garantire la libera circolazione, vale a dire per l'esercizio della professione in un altro Cantone.
Il riconoscimento a posteriori si riferisce esclusivamente al diploma e dunque all'accesso alla professione. Non contiene alcun riconoscimento del titolo di bachelor o master ovvero la conversione del diploma in un tale titolo.
I contratti bilaterali tra la Svizzera e l’UE (in particolare l’Accordo sulla libera circolazione delle persone) consente ai cittadini e alle cittadine svizzere di accedere al mercato del lavoro nei Paesi dell’UE e dell’AELS.
La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) rilascia agli insegnanti svizzeri che desiderano svolgere la propria attività all’estero una conferma nella quale si certifica che il loro diploma d’insegnamento o del settore della pedagogia speciale corrisponde (perlomeno da un punto di vista professionale, qualora si trattasse di una formazione svolta in base alle previgenti regole in materia) alla Direttiva europea 2005/36/CE. In Svizzera e nell’UE la maggior parte delle recenti formazioni per gli insegnanti e quelle del settore della pedagogia speciale seguono questa direttiva.
Un privato (persona fisica) può inoltrare ricorso contro una decisione di riconoscimento della CDPE presso una Commissione di ricorso indipendente.