Vi interessa la riconversione all'insegnamento? La CDPE vi fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo. Scoprite subito di più!
In Svizzera i Cantoni e le scuole universitarie sono liberi di organizzare o meno delle formazioni di riconversione all’insegnamento e di stabilire quali opportunità offrire in caso di una tale riconversione. Le persone interessate che desiderano ulteriori informazioni sulla riconversione all’insegnamento sono pertanto pregate di rivolgersi direttamente agli istituti di formazione (si veda la sezione «Alte scuole pedagogiche» in questo elenco). L’alta scuola pedagogica o le altre istituzioni per la formazione degli insegnanti del Cantone di competenza forniscono tutte le informazioni necessarie sulla formazione, lo studio, i diplomi e altro.
Le persone in riconversione all’insegnamento
In Svizzera possono essere riconosciuti i corsi di riconversione all’insegnamento per il livello elementare (compresa la scuola dell’infanzia) o per il livello secondario I. Non è possibile invece una riconversione all’insegnamento per le scuole di maturità.
La riconversione all’insegnamento si compone in totale di tre elementi diversi che è possibile combinare solo parzialmente e che vengono illustrati di seguito in forma semplificata:
Riconversione all’insegnamento al livello elementare: sono ammesse al ciclo di studio le persone in riconversione all’insegnamento in possesso di un certificato di scuola specializzata, un diploma di maturità specializzata con un indirizzo diverso da quello pedagogico, un diploma di maturità professionale o un attestato federale di capacità, a condizione che la scuola universitaria abbia accertato l’idoneità allo studio nell’ambito di una procedura documentata «su dossier».
Riconversione all’insegnamento al livello secondario I: sono ammesse al ciclo di studio le persone in riconversione all’insegnamento in possesso di un certificato di scuola specializzata, un diploma di maturità specializzata, di maturità professionale o un attestato federale di capacità, a condizione che la scuola universitaria abbia accertato l’idoneità degli studenti allo studio nell’ambito di una procedura documentata «su dossier».
Le persone in riconversione all’insegnamento che non vengono ammesse al ciclo di studio «su dossier» (si veda punto 1), possono farsi riconoscere le competenze acquisite in modo non formale e informale, che possono essere significative ai fini dell’insegnamento. La durata della formazione può ridursi così di un terzo al massimo.
Le scuole universitarie possono offrire programmi speciali per la riconversione all’insegnamento. Nel programma formativo «formation par l’emploi», la formazione è abbinata, a partire dal secondo anno del ciclo di studio, a un’attività d’insegnamento accompagnata, esercitata a tempo parziale al livello d’insegnamento mirato. Vale a dire che determinate parti della formazione (più che altro la formazione pratica professionale) vengono svolte nell’ambito dell’impiego in una scuola e accompagnate dalla scuola universitaria. Il volume corrisponde a quello della formazione regolare. La «formation par l’emploi» è aperta anche alle persone in riconversione all’insegnamento che sono state ammesse alla scuola universitaria «su-dossier», a meno che le scuole universitarie non applichino disposizioni diverse.
Per il resto si applicano le stesse regole valide per gli altri studenti che seguono una formazione per insegnanti (si veda in proposito «Insegnante per il livello elementare (compresa la scuola dell’infanzia)» e «Insegnante per il livello secondario I»).